LEGGE 28 maggio 1922, n. 811

Type Legge
Publication 1922-05-28
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto 11 marzo 1920, n. 285, che abrogava, a decorrere dal 1° gennaio 1920, l'art. 14 del decreto Luogotenenziale 20 gennaio 1918, n. 30, per quanto riguarda le tasse comunali e la esazione delle entrate patrimoniali, e disponeva, in conseguenza, il ripristino, con effetto da detta data, nei Comuni contemplati dall'art. 1 del decreto-legge 29 maggio 1919, n. 975, della riscossione delle tasse comunali e dell'obbligo, dove era stabilito, nei tesorieri o riscuotitori speciali delle entrate patrimoniali di detti Comuni e degli altri Enti locali ivi esistenti, di rispondere del non riscosso per riscosso. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 maggio 1922. VITTORIO EMANUELE. FACTA - MAGGIORINO FERRARIS - BERTONE. Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.