LEGGE 11 giugno 1922, n. 814
Art. 1
L'art. 13 della legge 29 giugno 1913, n. 797, è sostituito dal seguente: «Gli ufficiali di vascello e gli ufficiali macchinisti sono reclutati per mezzo di un unico Istituto di istruzione ed educazione che prende il titolo di «Regia accademia navale», secondo le norme che saranno stabilite dall'ordinamento dell'Istituto. Gli allievi della Regia accademia navale devono contrarre arruolamento volontario nel corpo Reale equipaggi, con ferma di anni 4 all'atto della nomina ad ufficiale. Tale arruolamento potrà essere contratto dagli allievi mentre appartengono alla terza classe o classi superiori, purchè essi abbiano compiuto il 17° anno di età». Art. 2. L'art. 14 della legge 29 giugno 1913, n. 797, è sostituito dal seguente: «Gli ufficiali del Genio-navale sono normalmente reclutati per mezzo di pubblico concorso con esami fra i laureati di ingegneria civile, industriale, navale e meccanica che non abbiano oltrepassato il 25° anno di età. Al concorso sono anche ammessi i tenenti del R. esercito delle armi di artiglieria e genio che abbiano fatto il corso complementare alla scuola di applicazione di Torino e non abbiano oltrepassato il 26° anno di età. Gli ufficiali cosi reclutati sono nominati tenenti nel Genio navale, e, ad eccezione di quelli laureati in ingegneria navale e meccanica, sono inviati a completare la loro istruzione presso la scuola superiore navale di Genova o alla Sezione navale della scuola superiore politecnica di Napoli. Gli ufficiali del Genio navale possono essere pure eccezionalmente reclutati per mezzo di pubblico concorso con esame tra i licenziati del biennio universitario fisico-matematica, e fra coloro che abbiano superati tutti gli esami dei primi due corsi dei Regi politecnici, del Regio Istituto superiore di Milano e della Regia Scuola superiore navale di Genova. I prescelti nel concorso dovranno conseguire la laurea di ingegnere navale meccanico presso gli Istituti superiori di Genova e di Napoli già menzionati per ottenere la nomina di tenente del Genio navale. Il Ministero riserva annualmente alcuni posti nel Genio navale per gli ufficiali di nuova nomina usciti dall'Accademia navale riportando una caratteristica di esame determinata. Essi dovranno conseguire la laurea di ingegneria navale meccanica come è sopra stato già accennato». Art. 3. L'art. 15 della legge 29 giugno 1913, n. 797, resta modificato come segue: «Gli ufficiali del Corpo sanitario sono normalmente reclutati mediante concorso per esame fra i tenenti e sottotenenti medici di complemento della Regia marina; quando tale concorso non dia i risultati occorrenti, potranno indirsi concorsi, sempre per esami, fra i tenenti e sottotenenti medici di complemento del Regio esercito, nonchè fra i laureati in medicina e chirurgia; questi ultimi non dovranno avere superato l'età di 30 anni. Gli ufficiali cosi reclutati sono nominati tenenti». Art. 4. L'art. 16 della legge 29 giugno 1913, n. 797, è sostituito dal seguente: Gli ufficiali del Corpo di Commissariato militare marittimo sono reclutati per pubblico concorso con esame e per i gradi, di tenente e sottotenente nella misura richiesta dai bisogni del servizio e secondo criteri determinati dall'interesse di questo. Il concorso per tenente ha luogo tra giovani laureati delle scuole superiori di commercio e di Istituti equiparati o laureati in giurisprudenza che non abbiano oltrepassato il 28° anno di età. I prescelti nominati sottotenenti di Commissariato seguono un corso di istruzione teorico-pratico e un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di dodici mesi, dopo di che sono promossi tenenti nell'ordine di anzianità risultante dal concorso, purchè diano affidamento secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento. Il Concorso per sottotenente ha luogo tra giovani licenziati dai licei, istituti tecnici e scuole di commercio equiparate che abbiano compiuto il 17° anno di età e non oltrepassato il 24°. I prescelti sono nominati sottotenenti di commissariato e come è stabilito per l'altro concorso seguono un corso d'istruzione teorico-pratico ed un successivo tirocinio pratico a bordo onde essere riconosciuti idonei al servizio navale. I sottotenenti commissari cosi reclutati avanzano in seguito, nella misura richiesta dai bisogni del servizio secondo le norme e seguendo i criteri stabiliti dalla legge». Art. 5. I candidati ai corsi per ufficiali del genio navale, sanitario e di commissariato provenienti dagli Istituti civili d'insegnamento indicati nei precedenti articoli, per venire ammessi al concorso debbono possedere le condizioni stabilite dall'articolo 12 della legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei Corpi militari della Regia marina, e per ottenere la nomina ad ufficiali debbono contrarre arruolamento volontario nel corpo Reale equipaggi, con ferma di quattro anni a decorrere dalla nomina stessa. Art. 6. Le condizioni di permanenza nel grado e di imbarco, e il criterio con cui ha luogo l'avanzamento al grado superiore per i guardiamarina e sottotenenti macchinisti, quali risultano dalle tabelle annesse agli articoli 11, 12 e 31 della legge di avanzamento per i corpi militari della Regia marina 6 marzo 1898, n. 59, sono sostituiti dalle disposizioni seguenti: I guardiamarina o sottotenenti macchinisti sono promossi al grado superiore quando hanno compiuto non meno di 18 mesi di permanenza nel grado, purchè abbiano 12 mesi di imbarco e siano riconosciuti idonei dalla Commissione di avanzamento. L'avanzamento ha luogo per anzianità. Art. 7. Le condizioni di permanenza nel grado, di imbarco e il criterio con cui ha luogo l'avanzamento al grado superiore per i sottotenenti di vascello e tenenti degli altri corpi militari della Regia marina quali risultano dalle tabelle della legge di avanzamento, sono sostituiti dalle disposizioni seguenti: Il periodo minimo di permanenza nel grado per i sottotenenti di vascello e ufficiali di grado corrispondente degli altri Corpi militari della R. marina è di anni tre, fatta eccezione per i tenenti del Corpo Reale equipaggi ai quali non è richiesta tale condizione. Il periodo d'imbarco necessario per tale avanzamento è di 24 mesi per i sottotenenti di vascello e tenenti macchinisti, e di sei mesi per i tenenti medici e tenenti commissari. Non è richiesto periodo d'imbarco per l'avanzamento dei tenenti del genio navale e tenenti del Corpo R. equipaggi. L'avanzamento a capitano ingegnere, medico e commissario ha luogo per anzianità. L'avanzamento a capitano macchinista come è stabilito per tenenti di vascello ha luogo per concorso. I tenenti macchinisti per ottenere l'idoneità all'avanzamento dovranno seguire un corso superiore d'istruzione presso l'Accademia navale e superare con felice esito gli esami finali. Art. 8. L'avanzamento a maggiore ingegnere, medico e commissario ha luogo per concorso. Il concorso per esami ha luogo come norma generale tra ufficiali del medesimo concorso di reclutamento a tenente nei corpi rispettivi, o anche di sottotenente se trattasi di ufficiali commissari, includendovi, se è il caso, quelli che risultassero iscritti fra di essi nei ruoli di anzianità. Art. 9. L'avanzamento al grado di sotto ammiraglio e di brigadiere generale è subordinato alle condizioni che le norme in vigore determinano in ciascun corpo per l'avanzamento al grado di contrammiraglio e corrispondenti. Per l'avanzamento da sotto ammiraglio a contrammiraglio e gradi corrispondenti, unica condizione è la permanenza di un anno nel grado di sotto ammiraglio e brigadiere generale. Art. 10. I quadri di avanzamento compilati dalle competenti Commissioni sono validi ed hanno effetto soltanto dopo che siano approvati dal ministro. La deliberazione del ministro dovrà essere emanata non oltre trenta giorni dalla data colla quale il quadro di avanzamento fu comunicato al Ministero dalle competenti Commissioni. Il ministro ha facoltà di sospendere con suo decreto motivato la promozione di ufficiali inscritti in quadro. Questi saranno non oltre tre mesi sottoposti a nuovo giudizio della competente Commissione di avanzamento; ove la Commissione confermi il suo giudizio favorevole gli ufficiali devono essere promossi quando ad essi spetti e prendono nel nuovo grado l'anzianità che avrebbero conseguita se il loro avanzamento non fosse stato sospeso. Art. 11. Le disposizioni vigenti per il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali che non sono variate dalle presenti continuano ad essere in vigore. Le disposizioni contrarie alle presenti s'intendono abrogate. Art. 12. Il Governo del Re ha facoltà, sentito il Consiglio di Stato, di coordinare in testo unico: a) la legge sull'ordinamento dei corpi militari della Regia marina; b) la legge sull'avanzamento dei corpi militari della Regia marina. Art. 13. Disposizione transitoria. Gli ufficiali di anzianità superiore al 1° ottobre 1916, se capitani del Genio navale, al 9 aprile 1914, se capitani medici, al 14 aprile 1915, se capitani commissari, otterranno avanzamento al grado superiore secondo le norme vigenti prima della emanazione della presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 giugno 1922. VITTORIO EMANUELE. DE VITO - PEANO. Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
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