LEGGE 11 giugno 1922, n. 815
Art. 1
Con la graduale smobilitazione dei servizi della R. marina e l'avviamento di essi verso il definitivo assetto di pace, gli organici degli ufficiali in servizio attivo permanente dei vari corpi della R. marina saranno successivamente determinati con decreto Reale su proposta del ministro della marina di concerto con quello del tesoro. Gli organici definitivi saranno a tempo opportuno sottoposti al Parlamento con legge speciale. Art. 2. Gli organici di prima pubblicazione, esclusi quelli delle capitanerie di porto e degli ufficiali del corpo R. equipaggi, dovranno portare complessivamente un totale di ufficiali, inferiore di almeno un quindicesimo al totale degli ufficiali in S. A. P. ammesso dagli organici ora in vigore compresi i ruoli fuori quadro. In detti organici, escluso quello delle Capitanerie di porto, non si potrà superare in nessun corpo e in nessun grado il numero degli ufficiali ad esso assegnati dagli organici in vigore compresi i ruoli fuori quadro; però il computo dei contrammiragli e sotto ammiragli, nonchè maggiori generali e brigadieri generali sarà fatto cumulativamente per due gradi; così pure il computo dei capitani di fregata e capitani di corvetta e gradi corrispondenti. È fatta eccezione per gli ufficiali subalterni del C. R. E. il cui numero complessivo nel primo organico sarà stabilito in 290. Negli organici che saranno successivamente determinati non è ammesso aumento di sorta in nessun corpo e in nessun grado ma soltanto diminuzioni in relazione alla graduale riduzione dei servizi; fermo restando il computo cumulativo dei contrammiragli sotto ammiragli, nonchè dei capitani di fregata e di corvetta e gradi corrispondenti. Eventuali aumenti in qualche grado debbono essere compensati da equivalenti diminuzioni in gradi più elevati dello stesso corpo. Art. 3. E soppresso qualsiasi ruolo speciale di ufficiali fuori quadro. I Principi Reali che rivestono grado nella Regia marina non sono inclusi nei ruoli organici. Possono essere collocati fuori quadro con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti: a) gli ufficiali appartenenti alla Casa militare di Sua Maestà e alle Case militari dei Principi Reali; b) il ministro, il sottosegretario di Stato e il segretario generale. Però il numero complessivo degli ufficiali ammiragli che potranno essere collocati fuori quadro per effetto di questa disposizione non potrà in nessun caso essere maggiore di due. c) gli ufficiali di qualsiasi corpo o grado, messi temporaneamente a disposizione di altri Ministeri in seguito a richiesta di essi per servizi che presumibilmente dureranno oltre sei mesi. In massima i rispettivi Ministeri reintegreranno a quello della marina gli stipendi e le indennità professionali di tali ufficiali, e provvederanno direttamente al pagamento delle indennità eventuali. d) gli ufficiali di qualsiasi corpo o grado, che il ministro della marina destinerà alla istruzione nautica per servizi speciali o per deficienza di insegnanti civili. Lo stipendio, l'indennità professionale e le indennità eventuali di questi ufficiali saranno reintegrati ai competenti capitoli del bilancio della marina, con opportuno passaggio di fondi dai competenti capitoli per l'istruzione nautica. e) gli ufficiali medici messi a disposizione del Commissariato di emigrazione per il servizio di R. commissario sui piroscafi che trasportano emigranti e per i relativi servizi direttivi, in esecuzione della legge 17 luglio 1910, n. 538. Il Commissariato di emigrazione reintegrerà al bilancio della marina gli stipendi e le indennità professionali di questi ufficiali; provvederà direttamente al pagamento delle indennità eventuali. f) gli ufficiali di vascello S. A. N che ottennero, nel corpo degli ufficiali specialisti direzionali, soppresso con decreto Luogotenenziale 25 agosto 1919, n 1513, promozione prima di ufficiali di vascello più anziani, resteranno fuori quadro fino a quando non siano promossi quelli di vascello più anziani, e saranno allora riassorbiti. Le vacanze costituite dal collocamento di ufficiali fuori quadro saranno coperte entro tre mesi dalla data del collocamento fuori quadro che ha creato ogni singola vacanza; sempre quando, s'intende, nel rispettivo ruolo organico le vacanze così create non siano state coperte per il ritorno in quadro di altri ufficiali fuori quadro o di ufficiali che cessano di essere in aspettativa o in disponibilità. Gli ufficiali pei quali sono cessati i motivi di collocamento fuori quadro rientreranno nel ruolo organico al loro posto di anzianità, e il ruolo è considerato temporaneamente aumentato dei numero di posti corrispondenti: non si potrà far luogo a promozione alcuna per i gradi il cui organico è in tali condizioni, finchè i posti eccedenti non siano tutti assorbiti. Gli ufficiali fuori grado sono promossi quando ad essi spetta, secondo il posto che occupano nel quadro di avanzamento: essi passano fuori quadro nel ruolo del nuovo grado. Le vacanze che si formano nel ruolo degli ufficiali così promossi non sono coperte. Nulla è variato al disposto dei Regi decreti-legge in data 10 agosto 1919, n. 1468 e 1475. Art. 4. Le eccedenze che si verificheranno nel ruolo organico in vigore di ciascun corpo dovranno essere eliminate entro tre mesi dalla data in cui il ruolo è andato in vigore. All'uopo si applicheranno in quanto occorra i provvedimenti vigenti per la riduzione degli organici del R. esercito; posizione ausiliaria speciale per riduzione di quadri per chi ha le condizioni; altrimenti aspettativa per riduzione di quadri. Per i gradi di contrammiraglio e sotto ammiraglio, per i gradi di capitano di fregata e capitano di corvetta, nonchè per le coppie di gradi corrispondenti, il computo delle eccedenze da eliminare con l'applicazione delle disposizioni summenzionate sarà fatto cumulativamente per ciascuna coppia di gradi. Art. 5. Fino a quando il ruolo organico temporaneo in vigore per ciascun corpo sarà superiore ai ruoli attualmente vigenti, esclusi i ruoli degli ufficiali fuori quadro stabiliti con la tabella di cui al decreto Luogotenenziale n. 216, in data 11 febbraio 1918, alle vacanze che si verificheranno nei vari gradi di ciascun ruolo sarà provveduto come segue: 1° nel grado di vice ammiraglio non si coprirà nessuna vacanza; 2° nel grado di contrammiraglio e corrispondenti si coprirà soltanto la quarta, ottava vacanza, e, cosi di seguito, lasciando scoperte le prime tre vacanze, e successivamente la quinta, sesta e settima e così di seguito; 3° nel quadro di capitano di vascello e corrispondenti si coprirà soltanto la terza, sesta vacanza e così di seguito; 4° nei gradi di capitano di corvetta, tenente di vascello e corrispondenti, escluso quello di capitani del corpo R. equipaggi, si coprirà soltanto la seconda vacanza, la quarta e così di seguito; 5° nel grado di ufficiale subalterno del corpo R. equipaggi, si coprirà soltanto la quarta vacanza, l'ottava e cosi di seguito, in ciascuna categoria. Per l'applicazione di queste disposizioni le frazioni di unità saranno considerate come unità intiere in più. È abrogato il R. decreto-legge n. 1421, in data 17 luglio 1919, concernente la materia oggetto di questo articolo. Art. 6. A coprire le vacanze che eventualmente risultassero nell'applicazione del primo ruolo organico di cui al presente decreto-legge saranno chiamati innanzi tutto gli ufficiali che alla data di andata in vigore di esso si trovassero in aspettativa per riduzione di quadri. Detti ufficiali potranno però ottenere l'aspettativa per motivi speciali, senza assegni, giusta la facoltà concessa con la legge numero 806, in data 18 luglio 1912, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della R. marina. Art. 7. Ad eccezione dell'art. 3, le disposizioni della presente legge avendo ottenuto il loro completo effetto, cessano di aver vigore alla data della sua promulgazione. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 giugno 1922. VITTORIO EMANUELE. DE VITO - PEANO. Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
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