LEGGE 11 giugno 1922, n. 816

Type Legge
Publication 1922-06-11
State In force
Source Normattiva
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Art. 1
a)

imbarcato su aeronavi armate (periodo di effettivo servizio); b) destinato permanentemente quale personale di volo agli aeroscali od alle squadriglie idrovolanti ed aeroplani, aventi tutti, o parte degli apparecchi, efficienti, o come equipaggio permanente di apparecchi; c) destinato a prendere parte ai voli nelle scuole di aeronautica e di aviazione, allievi compresi. Art. 2. - Sono considerati come destinati permanentemente alle squadriglie: a) i piloti e gli allievi piloti; b) gli osservatori posti alla permanente dipendenza del capo squadriglia; c) i motoristi, i radiotelegrafisti, i mitraglieri destinati ai voli. Art. 3. - Le disposizioni dell'art. 1 cessano di essere applicate a coloro che nel periodo continuativo di trenta giorni non abbiano compiuto voli od ascensioni (aeronavigazione). Art. 4. - La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1911, nel testo del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 801, e nel testo definitivo dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale restando abrogata qualsiasi disposizione ad essa contraria. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 giugno 1922. VITTORIO EMANUELE. DE VITO. Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

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