LEGGE 11 giugno 1922, n. 822
Art. 1
È istituito, per la durata di anni settanta, un Ente autonomo con la denominazione di «Ente portuale di Riposto», con sede in Riposto, per la costruzione e l'esercizio delle opere di quel porto. Art. 2 Lo Stato concede all'Ente di cui al precedente articolo: 1° la esecuzione: a) dei lavori di costruzione di un tratto del secondo braccio del molo di difesa di una banchina di riva o di un piano inclinato nel porto di Riposto, appaltati alla Impresa Giongo Arturo Alfredo, mediante contratto 12 settembre 1914; b) delle altre opere di sistemazione di detto porto del presunto ammontare di L. 20.000.000 di cui al progetto a firma dell'ispettore superiore del Genio civile comm. ing. Lo Gatto, in data 23 aprile 1919, approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 2 maggio successivo; 2° la gestione per anni settanta dalla data del presente decreto: a) delle banchine e dei piazzali compresi nelle opere suddette e nell'attuale Porto, nonchè l'esercizio dei mezzi meccanici ed arredamenti relativi; b) delle aree di demanio marittimo, comprese nell'ambito portuale. Art. 3 L'Ente sarà amministrato da un Consiglio composto di: a) un presidente, nominato con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto con quello dell'industria, commercio e lavoro; b) due membri (uno tecnico ed uno amministrativo), nominati dal ministro dei lavori pubblici; c) un membro in rappresentanza delle ferrovie dello Stato, nominato dal ministro dei lavori pubblici; d) un membro in rappresentanza della marina mercantile nominato dal ministro dell'industria e commercio; e) un membro nominato dal ministro del tesoro; f) un rappresentante della provincia di Catania e due rappresentanti del comune di Riposto, eletti rispettivamente dal Consiglio provinciale e dal Consiglio comunale anche fuori del proprio seno; g) un rappresentante della Camera di commercio di Catania; h) un rappresentante delle classi lavoratrici del porto designato dalle organizzazioni locali con le modalità da stabilirsi in sede di regolamento. Il Consiglio eleggerà nel proprio seno il vice-presidente. Le prime nomine dei componenti il Consiglio di amministrazione saranno fatte entro due mesi dalla data del presente decreto. Il presidente ed i membri del Consiglio stesso durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Le attribuzioni del Consiglio e del presidente, saranno fissate dal regolamento di cui al successivo articolo. Art. 4 Il Consiglio di amministrazione presenterà, entro due mesi dalla sua costituzione, ai ministri dei lavori pubblici, del tesoro, e dell'industria e commercio il regolamento per il funzionamento dell'Ente da approvarsi con le eventuali modifiche, mediante Regio decreto, su proposta dei ministri suddetti. Art. 5 Su proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto con gli altri ministri interessati, il Governo del Re ha facoltà, per gravi motivi, di sciogliere il Consiglio di amministrazione, affidandone le funzioni ad un Regio commissario per la durata di non oltre sei mesi, salvo proroga che fosse richiesta da condizioni straordinarie. Art. 6 In base al progetto di massima, di cui all'art. 2, l'Ente portuale dovrà, entro sei mesi dalla data del presente decreto, presentare al ministro dei lavori pubblici per l'approvazione, il programma del graduale svolgimento dei lavori. In conformità al programma approvato, l'Ente a mano a mano dovrà presentare in tempo utile all'approvazione di detto Ministero i singoli progetti esecutivi, il cui ammontare superi le L. 100.000. Le varianti che fossero necessarie durante la esecuzione dei lavori dovranno attendere detta approvazione quando importino una spesa superiore di oltre lire cinquantamila a quella preventivata ovvero modifichino parti essenziali dei progetti approvati. I progetti esecutivi e le varianti di importo inferiori agli anzidetti saranno approvati dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, con l'intervento del rappresentante tecnico del Ministero dei lavori pubblici. Art. 7 Tutti i lavori di cui all'art. 2 dovranno essere ultimati entro il termine di anni dieci dalla data di pubblicazione della pace. Se l'Ente sospendesse l'esecuzione delle opere ovvero se queste non venissero condotte con l'alacrità necessaria ad assicurarne il compimento nel termine suddetto, il Ministero dei lavori pubblici, potrà prefiggere termini speciali per la esecuzione di determinate opere sempre nei limiti delle disposizioni del presente decreto. Trascorsi infruttuosamente sei mesi dalla scadenza di detti termini la concessione potrà essere risoluta. L'Amministrazione dello Stato potrà inoltre disporre che alla esecuzione delle rimanenti opere, o di parte di esse, sia provveduto di ufficio, in danno dell'Ente. Si applicheranno in tal caso le norme stabilite per gli appalti di opere pubbliche in conto del Ministero dei lavori pubblici. Art. 8 Per la compilazione dei progetti, la direzione contabilità e collaudazione dei lavori, si osserveranno le norme vigenti per le opere di conto dello Stato, che sono nella attribuzione del Ministero dei lavori pubblici, in quanto non siano in contrasto con le speciali disposizioni del presente decreto. Per la collaudazione delle singole opere l'Ente rimetterà al Ministero predetto la contabilità finale redatta dal proprio ufficio tecnico dirigente i lavori, ed il Ministero disporrà per il collaudo, eseguito il quale, restituirà gli atti all'Ente per l'approvazione quando le risultanze della visita di collaudo siano favorevoli; in caso contrario, sospesa la collaudazione, informerà l'Ente dei provvedimenti da adottare nei riguardi tecnici, perchè l'opera corrisponda al relativo progetto, e farà procedere alla nuova visita dopo aver avuto avviso dall'Ente che si è provveduto e in conformità alle disposizioni date. Se in dipendenza dell'appalto sorgessero contestazioni con la impresa, gli schemi delle eventuali transazioni saranno sottoposti alla approvazione del Ministero dei lavori pubblici sentiti i corpi consultivi prescritti, quando ciò che si permette, si abbandona e si paga, superi le lire 50.000. A formare tale somma concorrono le transazioni che siano intervenute precedentemente sullo stesso oggetto e per l'esecuzione dello stesso contratto. Ciascuna delle opere costruite, appena collaudata, verrà consegnata alla Capitaneria di porto, la quale riconsegnerà all'Ente le opere e gli arredamenti di cui gli è affidata la gestione ai termini dell'art. 2. Art. 9 Per far fronte alle spese che gli competono, l'Ente portuale disporrà dei seguenti mezzi finanziari: a) rimborso da parte dello Stato delle spese sostenute dall'Ente per i lavori di cui al n. 1, lettera a), dell'articolo 2 in relazione all'avanzamento dei lavori; b) contributo dello Stato, nelle misure da cui all'articolo seguente; c) contributo nella misura di legge, degli Enti interessati alle dette opere; d) proventi di concessioni d'uso o di affitto di aree, fabbricati, impianti e meccanismi del Porto; e) proventi di tasse portuali; f) rimborso da parte dei privati della spesa occorrente per risarcire i danni arrecati alle opere date in concessione; g) proventi eventuali da oblazioni e contributi volontari, da operazioni finanziarie contratte a norma di legge, o da qualsiasi altra causa; h) è estesa all'Ente portuale di Riposto la disposizione di cui all'art. 18, lettera n), n. 3, della legge 24 marzo 1921, n. 441, riguardo i raccordi ferroviari tra il porto e la stazione delle ferrovie dello Stato. Art. 10 Le spese per l'esecuzione delle opere di cui al n. 1, lettera b), dell'art. 2, saranno ripartite fra lo Stato e gli Enti locali interessati al porto di Riposto nella misura stabilita dalla legge, testo unico 2 aprile 1885, e cioè in ragione del 60 per cento a carico dello Stato e del 40 per cento a carico degli Enti locali. La quota risultante a carico dello Stato con l'aggiunta dei relativi interessi 5,50 per cento decorrenti dal termine dell'esercizio finanziario nel quale fu erogata, la spesa sarà corrisposta all'Ente in annualità posticipate di L. 700.000 ognuna, comprensive di capitali ed interessi. La prima annualità sarà corrisposta quando sarà dimostrato che l'importo dei lavori eseguiti avrà raggiunto la somma di L. 1.000.000; e le annualità successive dopo che l'importo dei lavori avrà superato di lire 1.000.000 l'ammontare delle quote già pagate dallo Stato. Il numero delle annualità stesse sarà determinato quando, ultimate tutte le opere ed eseguito il collaudo, potrà accertarsi definitivamente la quota di competenza dello Stato. Art. 11 Le quote di contributo a carico degli Enti interessati al Porto di Riposto saranno determinate in relazione alla spesa capitale occorsa in ogni esercizio per l'esecuzione delle opere. Le quote cosi risultanti, se relative alle opere di ampliamento e sistemazione di cui al n. 1, lettera b) dell'art. 2, saranno versate dagli Enti predetti all'Azienda portuale in venti annualità uguali senza interessi decorrenti dall'esercizio successivo a quello in cui furono eseguite le opere. Le quote di concorso, nelle opere di ordinaria manutenzione del Porto, saranno invece versate dagli Enti medesimi alla predetta Azienda in unica rata nell'esercizio successivo a quello di esecuzione delle opere. Art. 12 È data facoltà all'Ente portuale di imporre e riscuotere: a) una tassa portuale, che non potrà superare lire una per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata nell'ambito del porto; b) una tassa speciale sull'esportazione dei vini entro il limite massimo di L. 0,50 per ogni ettolitro; c) una tassa supplementare di ancoraggio che non potrà superare centesimi cinquanta per tonnellata di stazza netta sui piroscafi che approdano nell'ambito del porto. Le tasse di cui alle lettere a) e b) verranno accertate e riscosse con procedimento da concordarsi con l'Amministrazione doganale. La tassa supplementare di ancoraggio, di cui alla lettera c) verrà accertata e riscossa con il procedimento stabilito per la tassa principale di ancoraggio. Le spese di riscossione saranno a carico dell'Ente. Art. 13 Per la provvista dei fondi necessari al suo funzionamento l'Ente ha facoltà di contrarre prestiti ammortizzabili nel periodo della concessione. La Cassa di risparmio del Banco di Sicilia e la Cassa dei depositi e prestiti sotto autorizzate a concedere anticipazioni e mutui all'Ente stesso per la esecuzione delle opere, per un periodo di ammortamento di anni cinquanta. Art. 14 Le tariffe e condizioni per l'esercizio ad uso pubblico delle relative aree o opere di arredamento, saranno determinate con speciale regolamento da approvarsi dal Ministero per l'industria e commercio in seguito ad accordi con l'Ente concessionario. Art. 15 Le banchine e piazzali e le aree di cui all'art. 2, saranno consegnate all'Ente a sua richiesta a partire dal terzo mese dalla data del presente decreto. Per tutta la durata della presente concessione l'Ente riscuoterà i canoni per occupazioni ed affitti delle aree e delle opere di cui all'articolo predetto. Esso potrà procedere a nuove condizioni e locazioni relative alle aree ed opere di cui gli è affidata la gestione, come pure mantenere, modificare e riscattare quelle esistenti a norma delle condizioni dei rispettivi contratti, e salva l'osservanza delle disposizioni vigenti per l'approvazione. Art. 16 Durante il periodo della concessione l'Ente dovrà provvedere a sue spese: a) alla manutenzione ed alle riparazioni ordinarie e straordinarie di tutte le opere ed arredamenti connessi; b) alle sostituzioni e rinnovazioni, parziali o totali, degli impianti relativi, che non fossero più in condizione di regolare funzionamento; c) alla illuminazione delle banchine, piazzali ed aree coperte avute in concessione; d) alla pulizia, all'innaffiamento e fornitura d'acqua ai cessi e latrine, sempre nei limiti delle opere concesse in esercizio. Art. 17 Al termine della concessione l'Ente dovrà riconsegnare allo Stato, senza alcun compenso ed in perfetto stato di manutenzione di funzionamento, le aree, opere ed arredamenti che gli furono consegnati a termini dell'art. 2 ed inoltre tutti gli altri che avesse costruito durante la concessione. Art. 18 L'Ente dovrà entro il primo trimestre di ogni anno, presentare all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici e di quello per l'industria ed il commercio il rendiconto delle entrate e delle spese dell'anno precedente nel quale dovranno figurare tutti i proventi contemplati nel presente decreto, le spese di esercizio e quelle di manutenzione, una quota di ammortamento del capitale erogato nella costruzione, coi relativi interessi e con le spese per la provvista dei capitali, nonchè altra quota pel rinnovamento dei meccanismi ed impianti. È assolutamente vietato all'Ente di fare a carico del proprio bilancio qualsiasi erogazione per scopi non attinenti a quelli per cui viene istituito. Gli avanzi netti eventualmente risultanti dal rendiconto annuale dell'esercizio, saranno devoluti a costituire un fondo di riserva il cui ammontare sarà determinato dalle Amministrazioni interessate. Gli ulteriori avanzi eccedenti il fondo stesso, potranno essere devoluti alla esecuzione di altre opere di ampliamento o a sgravio delle quote di contributo spettanti agli Enti locali interessati. Art. 19 I contratti stipulati dall'Ente portuale non potranno creare impegni oltre la durata dell'Ente stesso. Art. 20 Le opere contemplate nel piano di massima in data 22 aprile 1919, sono dichiarate di pubblica utilità: alle relative espropriazioni cui provvederà l'Ente portuale, gradualmente, a seconda del bisogno, sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2989, sul risanamento della città di Napoli. L'Ente potrà immettersi nel possesso dei beni occorrenti in seguito alla compilazione, in contraddittorio con gl'interessati e a mancanza con l'intervento di due testimoni, dello stato di consistenza dei fondi da occupare, che sarà approvato dal ministro dei lavori pubblici il quale determinerà pure la somma che in via provvisoria dovrà depositarsi per la indennità di espropriazione per gli eventuali risarcimenti, che ai terzi possono competere. Il verbale di consistenza di cui sopra, equivale alla perizia di cui all'articolo 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Ogni eventuale variazione o rettifica delle espropriazioni sarà approvata con lo stesso procedimento. Si applicheranno per tutto il resto le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Art. 21 Le controversie tra lo Stato e l'Ente, in dipendenza della presente concessione che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge fossero di competenza dell'autorità giudiziaria, saranno deferiti ad un collegio di tre arbitri, nominati uno dall'Ente, uno dal Ministero competente per la materia controversa ed il terzo, cui spetterà presiedere il collegio, dal presidente del Consiglio di Stato tra i membri del Consiglio stesso. Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto e la loro sentenza non sarà soggetta ad altro gravame che il ricorso di Cassazione. In caso di annullamento del lodo, la vertenza sarà proposta ad altro Collegio come sopra costituito. Art. 22 Tutti i redditi di qualunque natura, di pertinenza dell'Ente, nonchè gli interessi ed i premi delle obbligazioni e dei prestiti emessi dall'Ente stesso sono esenti dalle imposte sui terreni, sui fabbricati e di ricchezza mobile. Fino all'anno 1933 incluso non sono assoggettati ad alcuna tassa, tranne la tassa fissa di registro, gli atti occorrenti alla costituzione ed al regolare funzionamento dell'Ente ed i contratti di esso con altri Enti pubblici e con privati in quanto abbiano connessione diretta con la costruzione l'esercizio delle opere concesse o la gestione del patrimonio immobiliare dipendente dalla creazione della zona industriale. L'Ente potrà delegare un suo funzionario e stendere e ricevere gli atti e contratti di cui sopra, a rilasciarne copia e ad autenticarne le firme, ed esso a tal uopo avrà le facoltà spettanti ai notai in base alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato, i relativi diritti da liquidarsi secondo la tabella annessa alla detta legge saranno ripartiti nella misura stabilita dall'art. 169 del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con R. decreto 4 febbraio 1915, n.148. Art. 23 In aggiunta alle somme ancora disponibili per precedenti autorizzazioni di legge per le opere nel porto di Riposto, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per gli esercizi finanziari 1920-1921 in poi, la somma necessaria per corrispondere all'Ente portuale le annualità stabilite dall'art. 10 del presente decreto. Art. 24 Con decreto dei ministri competenti potranno applicarsi le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n.304, ai funzionari governativi che fossero chiamati a prestare servizio presso l'Ente. Art. 25 Alle opere occorrenti per la formazione di una zona industriale che nel termine di tre anni dopo la conclusione della pace avrà facoltà di proporre l'Ente portuale nonchè alle altre opere, agli impianti ed agli stabilimenti industriali di ogni specie entro i limiti della suddetta zona industriale sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 20. Art. 26 Alle nuove opere ed impianti del porto come pure agli stabilimenti industriali di ogni specie, che sorgeranno entro la suddetta zona ed a quelli che ivi si applicassero o trasformassero, saranno estese, in quanto applicabili, tutte le disposizioni di indole tributaria ed economica fissate dalle leggi 8 luglio 1904, n. 351, e 12 marzo 1911, n. 255, concernenti per la città di Napoli. L'applicazione dei privilegi tributari derivanti dalle disposizioni predette, cesserà alla fine dell'anno 1933. Art. 27 Per tutto quanto non è previsto nel presente decreto, saranno applicate le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti per la costruzione delle opere pubbliche e per le concessioni, la pulizia e l'uso del demanio marittimo. Art. 28 Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 giugno 1922. VITTORIO EMANUELE. Riccio - Peano - Bertone. Visto, il guardasigilli: Luigi Rossi.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.