LEGGE 1 giugno 1922, n. 829
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il Regio decreto in data 13 maggio 1915, n. 657, che dà facoltà al ministro della marina di concedere uno speciale arruolamento volontario per aviatori. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1ºgiugno 1922. VITTORIO EMANUELE. De Vito - Peano. Visto, il guardasigilli: Luigi Rossi.
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