LEGGE 28 giugno 1922, n. 830
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D' ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 1.282.000 e le diminuzioni di stanziamento di L. 81.000 ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura per l'esercizio finanziario 1921-922, indicati nella tabella annessa alla presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 giugno 1922. VITTORIO EMANUELE. PEANO. Visto, Il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.