LEGGE 30 giugno 1922, n. 831
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a che siano tradotti in legge, e non oltre il 31 luglio 1922, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato, per l'anno finanziario 1922-923, non approvati entro il 30 giugno 1922, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge, con le note di variazioni e le modificazioni comunicate alla presidenza della Camera dei deputati. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 giugno 1922. VITTORIO EMANUELE. Peano. Visto, il guardasigilli: Luigi Rossi.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.