LEGGE 11 giugno 1922, n. 880
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. All'articolo 196 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1807, n. 636, è sostituito il seguente: I cimiteri debbono essere collocati alla distanza di almeno duecento metri dai centri abitati e dal momento della destinazione di un terreno a cimitero è vietato di costruire intorno allo stesso nuovi edifici o ampliano giri quelli entro il raggio di duecento metri. Il contravventore è punito con pena pecuniaria estensibile a lire duecento e devo inoltro, a sue spese, demolire l'edificio. Il prefetto, sentito il Consiglio provinciale sanitario, quando le condizioni locali lo richiedono, può permettere la costruzione o l'ampliamento dei cimiteri a distanza minore di duecento metri dai centri abitati, la riduzione a meno di duecento metri della zona di rispetto nella quale è proibita la fabbricazione. Il prefetto inoltre, sentito il medico provinciale e il Consiglio comunale, per gravi e giustificati motivi, e quando per le condizioni locali non si oppongano ragioni igieniche, può autorizzare, di volta in volta, la costruzione di nuovi edifici o l'ampliamento di quelli preesistenti nella zona di rispetto dei cimiteri. I provvedimenti del prefetto debbono essere pubblicati nell'albo pretorio per otto giorni consecutivi, e possono essere impugnati nel termine di trenta giorni da qualunque interessato. Il ministro dell'interno decide sui reclami, il sentiti il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio di Stato. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data Roma, addì 11 giugno 1922. VITTORIO EMANUELE. FACTA. Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
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