LEGGE 11 giugno 1922, n. 885
Art. 1
«I tenenti di vascello ed i capitani di altri corpi militari della R. marina che abbiano almeno cinque anni di grado e quindici di anzianità di ufficiale in servizio attivo permanente assumono rispettivamente la denominazione di primo tenente di vascello di primo capitano, eccezione fatta per i capitani del corpo Reale equipaggi; però i Capitani macchinisti non recitatati, fino ad oggi per mezzo dell'Accademia navale, assumeranno la stessa qualifica, quando, avendo non meno di quarantadue anni di età, compiano tre anni di grado»: Art. 2. - La qualifica di primo tenente di vascello di primo capitano di cui all'art. 1 della presento leggo è estesa ai tenenti di vascello ed ai capitani in servizio attivo permanente di tutti i corpi e ruoli della R. marina, eccezione fatta per quelli del corpo R. equipaggi, che abbiano la stessa anzianità di guardiamarina o di sottotenente dei colleghi di qualsiasi corpo e ruolo della R. marina promossi per anzianità al grado di capitano di corvetta, o grado corrispondente. Agli effetti della presente legge i capitani ingegneri e medici della R. marina si considerano nominati in servizio attivo permanente, nel rispettivo corpo, diciotto mesi prima della loro nomina a tenente. Art. 3. - Per gli ufficiali del servizio attivo permanente comunque provenienti dai ruoli degli ufficiali di complemento o della riserva navale, saranno computati negli anni di grado o di anzianità di cui nella presente legge, anche i periodi di servizio temporaneo che essi avessero prestato noi ruoli di complemento o della riserva navale. Art. 4. - Il tenente di Vascello o il capitano degli altri corpi della R. marina, che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui ai precedenti articoli, preceda nel ruolo ufficiali che abbiano titolo alla denominazione di primo tenente di vascello o di primo capitano conseguirà la denominazione stessa insieme a quello che immediatamente lo segue. Il tenente di vascello o il capitano degli altri corpi militari della R. marina che sia incorso in perdita di anzianità, o che sia pretermesso all'avanzamento, assumerà l'anzidetta denominazione quando la ottenga l'ufficiale che lo precede immediatamente nel ruolo. Art. 5. - Ai tenenti di vascello od ai capitani in congedo dei corpi militari della R. marina spetta la denominazione di primo tenente di vascello o di primo capitano allorquando l'abbiano assunta gli ufficiali pari grado in servizio attivo permanente di pari anzianità del rispettivo ruolo. Art. 6. - La denominazione di primo tenente di vascello o di primo capitano non influisce in alcun modo sull'anzianità di grado nei rapporti gerarchici e disciplinari. Art. 7. - Ai primi tenenti di vascello ed ai primi capitani dei corpi militari della R. marina quando compiano dodici anni di grado o venti anni di anzianità nel servizio attivo permanente, spetta una indennità fissa di L. 200 annue, ferme restando le disposizioni della legge 14 luglio 1907, n. 469. Ai capitani macchinisti non reclutati fino ad oggi per mezzo dell'Accademia navale l'anzidetta indennità fissa di 200 lire annue spetta dalla data con la quale essi assumono la qualifica di primo capitano. Art. 8. - Le disposizioni della presente legge sono applicabili ai capitani del corpo R. equipaggi che abbiano 5 anni di grado e 20 di anzianità in servizio attivo permanente, computati dal 28° anno di età, soltanto per quanto riguarda l'indennità fissa di L. 200 prevista dal procedente art. 7. Art. 9. - Il Governo del Re ha facoltà, sentito il Consiglio di Stato, di coordinare in unico testo le disposizioni legislative concernenti la concessione della classifica di primo tenente di vascello e di primo capitano dei corpi militari della R. marina. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla o di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 giugno 1922. VITTORIO EMANUELE. DE VITO - PEANO. Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 27 ottobre 1922, n. 1462, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, è visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
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