LEGGE 11 giugno 1922, n. 886
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sono convertiti in legge i seguenti decreti Luogotenenziali: 1° decreto-legge Luogotenenziale n. 1086 in data 21 giugno 1919, concernente le spese di mantenimento degli Istituti nautici e l'ordinamento del relativo personale insegnante; 2° decreto-legge Luogotenenziale n. 1087, in data 21 giugno 1919, che stabilisce norme per l'ammissione negli Istituti nautici; 3° decreto-legge Luogotenenziale n. 1088 in data 21 giugno 1919, che detta norme circa le tasse scolastiche, le borse di studio e sussidi ad alunni di condizione disagiata nei Regi Istituti nautici. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 giugno 1922. VITTORIO EMANUELE. DE VITO - PEANO - BERTONE. Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
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