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LEGGE 27 giugno 1922, n. 887

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

Sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria quelle comprese nella tabella A, annessa alla presente legge. Le nuove iscrizioni decorrono dal 1° gennaio 1922 e dalla stessa data cessano di far parte delle opere idrauliche di seconda categoria quelle descritte nella tabella B, annessa alla presente legge.