LEGGE 27 giugno 1922, n. 888

Type Legge
Publication 1922-06-27
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1660, che autorizza la Cassa dei depositi e prestiti a concedere alle Provincie, fino alla concorrenza della somma di tre milioni di lire, mutui per l'acquisto di terreni e fabbricati, per la costruzione, l'ampliamento e il restauro di fabbricati e l'impianto di colonie agricole per gli orfani dei contadini morti in guerra. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo della Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 giugno 1922. VITTORIO EMANUELE. BERTINI - PEANO. Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

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