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LEGGE 27 giugno 1922, n. 889

Current text a fecha 2009-12-16
Art. 1

È autorizzata la spesa di L. 14.000.000 per provvedere a carico dello Stato, nell'abitato di Corato, in dipendenza dei danni per rigurgito di acque sotterranee: a) all'esaurimento meccanico, a pozzi assorbenti, a deviazioni di acque piovane, a puntellamenti e demolizione di edifici pubblici e privati pericolanti, a costruzione di baracche per ricoveri provvisori; b) a drenaggi, fognature, pavimentazione delle strade; alla concessione di sussidi nel limite massimo di lire cinquemila per riparare case, e alla costruzione di case, con le norme di cui al decreto Luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1097, da assegnare a persone di povera condizione rimaste senza alloggio per effetto dei danni suddetti.