LEGGE 6 luglio 1922, n. 895

Type Legge
Publication 1922-07-06
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D' ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 59, concernente la proroga fino al 31 dicembre 1917 del termine entro il quale, giusta l'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, è data facoltà al Governo del Re di provvedere alla iscrizione, nelle rispettive classi, delle vie navigabili. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo Stato, sia inserta nella raccolta ufficiali delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 luglio 1922. VITTORIO EMANUELE. RICCIO. Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

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