LEGGE 2 luglio 1922, n. 896
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sono convertiti in legge i seguenti decreti Reali: 19 febbraio 1920, n. 214, o 7 marzo 1920, n. 307, che apportano variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-920; 26 febbraio 1920, n. 232; 7 e 11 marzo 1920, numeri 286, 302 e 318, che apportano variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1919-920; 26 e 29 febbraio 1920, nn. 204 e 281, e 7 marzo 1920, n. 321, che apportano variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per gli affari esteri per l'esercizio finanziario 1919-920; 7 marzo 1920, nn. 398 e 400, che apportano variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1919-20; 23 febbraio 1920, n. 190, o 7 marzo 1920, n. 352, che apportano variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1919-920; 15 febbraio 1920, n. 210, che autorizza una modificazione alla denominazione del capitolo n. 125 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1919-920; 7 e 11 marzo 1920, nn. 373 o 357, che apportano variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1919-920; 7 marzo 1920, n. 397, che apporta variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1919-920; 7 marzo 1920, nn. 287, 288 o 306, che apportano variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-1920; 26 febbraio 1920, n. 237, e 7 marzo 1920, n. 354, che apportano variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1919-920; 7 marzo 1920, n. 353, che apporta variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura per l'esercizio finanziario 1919-920; 7 e 11 marzo 1920, nn. 320, 323 e 396, che autorizzano variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro per l'esercizio finanziario 1919-920; 7 marzo 1920, n. 319, che ne autorizza variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per le terre liberate per l'esercizio finanziario 1919-920; 26 febbraio 1920, n. 219, che istituisco l'Opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione; 26 febbraio 1920, n. 233, che modifica l'art. 15 del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 629, aumentando dal 5 al 7 per cento del totale delle tasse di registro applicate, la tassa di annotazione di atti a repertorio presso gli Archivi notarili ed eleva alla misura massima di lire 5 milioni l'annuo contributo dello Stato nelle spese per gli Archivi medesimi. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia insorta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla o di farla osservare come leggo dello Stato. Data a Roma, addì 2 luglio 1922. VITTORIO EMANUELE. PEANO. Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
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