LEGGE 6 luglio 1922, n. 915
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D' ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. I possessori dei buoni del tesoro ordinari, triennali e quinquennali circolanti alla data di pubblicazione della presente legge, avranno facoltà di ottenerne la conversione in altri a scadenza di nove anni che il ministro del tesoro viene autorizzato ad emettere a tale scopo. Sono estese ai nuovi buoni novennali, in quanto siano conciliabili, tutte le disposizioni e le prerogative concesse per gli altri buoni del tesoro. Con decreti Reali verranno stabiliti l'ammontare degli interessi, i quali saranno esenti da ogni imposta presente e futura; le tabelle dei premi, ove se ne ravvisi l'opportunità; le esenzioni fiscali degli atti occorrenti per compiere le sostituzioni di cui al 1° comma; i termini in cui queste possono richiedersi; e quanto altro occorra per l'esecuzione della presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 luglio 1922 VITTORIO EMANUELE. PEANO - BERTONE. Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
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