LEGGE 9 luglio 1922, n. 917
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D' ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico Il Governo del Re è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sia approvato per legge, e non oltre il 31 luglio 1922, il bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'anno finanziario 1922-923 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di leggo, presentato alla Camera dei deputati. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 luglio 1922. VITTORIO EMANUELE. SCHANZER. Visto, Il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
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