LEGGE 29 giugno 1922, n. 921

Type Legge
Publication 1922-06-29
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il Regio decreto 22 luglio 1920, n. 1060, che apporta varianti a quello 2 maggio 1920, n. 621, contenente disposizioni per la leva marittima, con le modificazioni risultanti dal testo seguente: Al Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 621, sono apportate le seguenti variazioni ed aggiunte: All'articolo 2, dopo il paragrafo 8°, è aggiunto il seguente capoverso: «Coloro che dopo aver concorso alla leva di terra si inscriveranno presso le scuole navali superiori, saranno trasferiti dai ruoli del Regio esercito a ruoli del corpo Reale equipaggi, e vi rimarranno definitivamente assegnati dopo che avranno conseguita la laurea». All'articolo 3, tra il primo ed il secondo capoverso, è aggiunto il seguente periodo: «Può essere chiamata anche prima, quando lo esigano contingenze straordinarie». All'articolo 15 è aggiunto il seguente capoverso: «Gli studenti delle scuole navali superiori, analogamente a quanto è stabilito dal presente articolo per gli studenti nautici, faranno anch'essi, con le modalità che saranno determinate dal regolamento, il tirocinio per ottenere il grado di sottotenente di complemento del Genio navale, ovvero guardiamarina di complemento o sottotenente macchinista di complemento». Tra gli articoli 15 e 16 sono aggiunti i seguenti due nuovi articoli: Art. 15.-bis. - «Gli studenti delle Università e degli Istituti assimilati possono ottenere dal Ministero della marina che, in tempo di pace, sia ritardata la loro chiamata sotto le armi sino al 26° anno di età. Cessa per essi l'ottenuto beneficio compiuta che abbiano questa età, od anche prima, se abbiano terminati gli studi intrapresi, ovvero non li continuino, epperò sono obbligati ad intraprendere il servizio militare con gli uomini della prima classe che sarà chiamata sotto le armi. Alle stesse condizioni potrà pure essere ritardata la chiamata alle armi degli studenti degli Istituti superiori di belle arti, musicali e delle Scuole superiori nautiche, agrarie, industriali, commerciali che saranno designate dal regolamento». Art. 15.-ter. - «In tempo di pace, qualora due fratelli consanguinei vengano a trovarsi sotto le armi per fatto di leva, la chiamata di uno dei due dovrà, su richiesta della famiglia, essere ritardata fino a che l'altro abbia compiuta la ferma». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 giugno 1922. VITTORIO EMANUELE. DE VITO. Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

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