LEGGE 29 giugno 1922, n. 922

Type Legge
Publication 1922-06-29
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D' ITALIA II Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto 2 maggio 1920, n. 621, relativo a modificazioni della legge sulla leva marittima, sostituendosi agli articoli 15 e 16 i seguenti: Art. 15. - Gli studenti degli Istituti di istruzione nautica, che non si trovino in una delle condizioni previste dagli articoli 10 e 11 del presente decreto, o che trovandosi vi rinunzino, sono arruolati nel corpo R. equipaggi con la loro classe di leva, sempre che risultino idonei al servizio militare marittimo. Essi sono lasciati liberi per continuare gli studi, restando così per loro sospesa la prestazione del servizio militare, sino al conseguimento del relativo diploma. Tale beneficio cessa per quelli che ripetono il corso più di una volta. Al termine dell'ultimo corso, conseguito il diploma di capitano o di macchinista o di costruttore navale, i giovani su menzionati sono chiamati alle armi. Il ministro della marina, in corrispondenza delle esigenze dei quadri organici, fisserà annualmente il numero dei diplomati di ciascuna specialità da chiamarsi al tirocinio di ufficiali di complemento e fisserà quanti giovani si dovranno chiamare da ogni Istituto in proporzione al numero degli inscritti nell'Istituto stesso. Nei limiti di numero stabiliti dal Ministero avranno diritto di preferenza assoluta gli studenti che, avendo le necessarie doti fisiche richieste per gli ufficiali, avranno riportato i migliori punti tanto nell'esame di diploma, quanto nell'esame di esercitazioni professionali. Queste saranno stabilite con decreto Ministeriale, sentito il Consiglio dell'istruzione nautica. I giovani che per le votazioni ottenute avessero diritto di preferenza ad essere chiamati al tirocinio di ufficiali di complemento e non avessero compiuto il ventesimo anno di età, ma abbiano compiuto almeno il diciottesimo, potranno, dietro loro domanda, essere arruolati con anticipazione per la ferma ordinaria. Gli studenti summenzionati, compiuto il tirocinio e superate le relative prove, ultimeranno i loro obblighi di ferma nel rispettivo grado. Quelli che non riusciranno a superare le prove di esame ad ufficiale di complemento, adempiranno i loro obblighi di leva nella categoria e con quel grado che potranno essere loro assegnati dal corpo R. equipaggi in relazione alla loro capacità e secondo sarà determinato dal regolamento. Tutti gli altri diplomati, non prescelti per il servizio a ufficiali di complemento, appena chiamati alle armi, faranno un corso speciale sulle navi armate, ultimato il quale saranno incorporati tra gli equipaggi quali comuni o sotto capi, a seconda della loro capacità, e potranno avanzare di grado secondo le norme che apposito regolamento stabilirà. Art. 16. - È in facoltà del ministro della marina di commutare la ferma di leva in quella volontaria di quattro o sei anni ai sotto capi e comuni che ne facciano domanda. I sotto capi e comuni che abbiano compiuto la propria ferma di leva possono essere ammessi, su loro domanda, a rimanere in servizio con successivi vincoli di ferma della durata di un semestre o di un anno a loro scelta; al termine di ogni anno sarà corrisposta una indennità di L. 400 ai sotto capi e di L. 200 ai comuni. Un comune promosso durante l'anno, se allo scadere di questo ha più che sei mesi di grado, percepirà l'indennità di L. 300. Il ministro della marina ha pure facoltà di concedere che rimangano in servizio per un tempo indeterminato e senza vincolo di ferma i militari che ne facciano domanda. Il provvedimento consentito dal comma precedente dovrà essere attuato nei limiti dei fondi assegnati dal bilancio, così da evitare in modo assoluto, in conseguenza di esso, qualsiasi richiesta di maggiore assegnazione. È abrogato il disposto del 3° comma dell'art. 39 del decreto Reale 20 ottobre 1919, n. 1988. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 giugno 1922. VITTORIO EMANUELE. DE VITO. Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

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