LEGGE 27 giugno 1922, n. 925
Art. 1
È approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata il 9 novembre 1921 tra il vice-prefetto della provincia di Genova, in rappresentanza dei Ministeri della istruzione e del tesoro, e i rappresentanti del Comune e dell'Amministrazione degli ospedali di Genova, relativamente alla maggiore spesa occorrente per condurre a termine i lavori per lo assetto edilizio dell'Università di Genova già approvati con legge 12 giugno 1912, n. 798.
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