LEGGE 2 luglio 1922, n. 929

Type Legge
Publication 1922-07-02
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sono convertiti in legge: a) il decreto Luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1503, che autorizza una maggiore spesa di L. 306.000 per l'esecuzione dei lavori di costruzione della ferrovia Montebelluna-Susegana; b) il decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 225, col quale si autorizza la maggiore spesa di lire 175.000 per l'esecuzione dei lavori complementari sulla ferrovia Montebelluna-Susegana; c) il decreto Luogotenenziale 15 febbraio 1917, n. 342, col quale si autorizza la maggioro spesa di L. 2.321.000 per la completa costruzione della ferrovia Montebelluna-Susegana. La indicazione del R. decreto 1° novembre 1914, numero 1241, apposta nel decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 225, di cui alla lettera b), è rettificata in R. decreto 1° novembre 1914, n. 1244, e quella della legge 23 dicembre 1908, n. 638, citata nel decreto Luogotenenziale anzidetto, nel decreto 12 settembre 1915, n. 1503, di cui alla lettera a), è rettificata in legge 23 dicembre 1906, n. 638. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 luglio 1922. VITTORIO EMANUELE. FACTA - RICCIO - PEANO. Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

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