LEGGE 2 luglio 1922, n. 930
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III por grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 308, che autorizza la maggiore spesa di L. 35.000 per la esecuzione di nuovi lavori sulla ferrovia Vittorio-Ponte nelle Alpi. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 luglio 1922. VITTORIO EMANUELE. FACTA - RICCIO - PEANO. Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
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