LEGGE 29 giugno 1922, n. 962
Art. 1
Il terzo comma dell'articolo 11 del Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2329, è abrogato e sostituito dal seguente: «Coloro che non sono approvati negli esami di una o due materie obbligatorie possono dare esami di riparazione, e, se approvati, sono classificati alla coda del loro corso; se invece sono ancora riprovati saranno chiamati a sostenere un nuovo esame di riparazione insieme al corso successivo, col quale saranno classificati, se ottengono l'approvazione. «Coloro poi che non sono approvati nel primo scrutinio di esami in più di due materie obbligatorie, potranno essere chiamati a sostenere soltanto un esame di riparazione col corso successivo, e, se approvati, saranno classificati con lo stesso come se ad esso avessero appartenuto. «Coloro che non ottengono l'approvazione anche negli esami col concorso successivo, sono esclusi definitivamente dall'avanzamento». Art. 2. Il presente decreto avrà vigore dal 1 settembre 1921 al 30 giugno 1922. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 giugno 1922. VITTORIO EMANUELE. DE VITO. Visto, Il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
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