LEGGE 9 luglio 1922, n. 963
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il decreto Luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1143, portante disposizioni pel finanziamento delle Provincie, dei Comuni e degli altri Enti locali delle regioni già invase dal nemico o sgombrate, per compensarli della perdita di entrate a causa della guerra e metterli in condizione di far fronte alle maggiori spese obbligatorie dipendenti dalla stessa causa. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 luglio 1922. VITTORIO EMANUELE. FACTA - PEANO - MAGGIORINO FERRARIS. Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.