LEGGE 29 giugno 1922, n. 996

Type Legge
Publication 1922-06-29
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sono convertiti in legge i seguenti decreti: 1. Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 345 che, estende all'Amministrazione marittima le disposizioni dell'art. 7 della legge 17 luglio 1910, n. 511, relativo alla emissione di mandati di anticipazione a favore delle Direzioni e Sottodirezioni di Commissariato marittimo. 2. Decreto Luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1347, che modifica l'art. 4 della legge 20 giugno 1909, n. 365, relativo all'ordinamento amministrativo e contabile della R. marina, e che stabilisce le modalità da osservare nei pagamenti delle spettanze al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 giugno 1922. VITTORIO EMANUELE. DE VITO - PEANO. Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

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