LEGGE 29 giugno 1922, n. 998
Art. 1
VITTORIO EMANUELE per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in leggo il R. decreto n. 1673 in data 14 novembre 1920, relativo a indennità di caroviveri ai sottufficiali della R. marina, celibi o vedovi senza prole. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 giugno 1922. VITTORIO EMANUELE. DE VITO - PEANO. Visto, il guardasigilli: ROSSI LUIGI.
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