LEGGE 6 luglio 1922, n. 1002
Art. 1
VITTORIO EMANUELE per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sono convertiti in legge il R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1943, che proroga varie disposizioni in materia di eredito agrario, il R. decreto 7 marzo 1920, n. 312, concernente l'autorizzazione a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni sul credito agrario contenute nelle leggi e nei decreti emanati in forza della legge 22 maggio 1915, n. 671, e del R. decreto 16 gennaio 1921, n. 34, che modifica quello precedente, allegati alla presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 luglio 1922. VITTORIO EMANUELE. BERTINI - ROSSI LUIGI - BERTONE - PEANO - ROSSI TEOFILO - DELLO SBARBA. Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.