LEGGE 29 giugno 1922, n. 1004
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto 23 ottobre 1919, n. 2292, portante provvedimenti per combattere il tracoma, aggiungendo all'art. 3 il comma seguente: Sugli stanziamenti e sulle disponibilità a fine di esercizio saranno inoltre conceduti sussidi ai Comuni che avranno istituito o istituiranno scuole per fanciulli tracomatosi. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 giugno 1922. VITTORIO EMANUELE. FACTA - PEANO. Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
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