LEGGE 9 luglio 1922, n. 1005

Type Legge
Publication 1922-07-09
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sono convertiti in legge i Regi decreti 13 novembre 1919, n. 2295 e 3 giugno 1920, n. 792, che prorogarono la gestione straordinaria dell'Ente Volturno in Napoli, rispettivamente, fino al 28 febbraio 1920 e al 31 agosto 1920. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 luglio 1922. VITTORIO EMANUELE. FACTA - TEOFILO ROSSI - DI SCALEA - PEANO - RICCIO - BERTONE - DELLO SBARBA. Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

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