Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lira 70.000.000 a favore dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario, 1921-922, per il concorso dell'Italia alla operazione di credito dei Governi alleati in favore della Repubblica austriaca. Il fondo suddetto si inserivo nella categoria III - Movimento di capitali, al capitolo n. 267, la cui denominazione viene modificata come segue: «Contributo italiano nei crediti concessi all'Austria pel risorgimento economico». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 luglio 1922. VITTORIO EMANUELE. PEANO. Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.