LEGGE 20 luglio 1922, n. 1016
Art. 1
Il Governo del Re è autorizzato: 1° a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922, al 30 giugno 1923, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge: 2° ad accertare e riscuotere le entrate, secondo le leggi in vigore, e a far pagare le spese della Tripolitania, della Cirenaica, della Colonia Eritra e della Somalia italiana per l'esercizio medesimo, in conformità dei rispettivi bilanci allegati alla presente legge; 3° ad accertare e riscuotere le entrate e a far pagare le spese riguardanti l'esercizio delle ferrovie della Tripolitania, della Cirenaica e della Colonia Eritrea per l'anno finanziario 1922-923, in conformità dei relativi stati di previsione allegati ai bilanci delle dette Colonie.
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