LEGGE 23 luglio 1922, n. 1017

Type Legge
Publication 1922-07-23
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D' ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il termine indicato dalla legge 30 giugno 1922, numero 831, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-923, non approvati entro il 30 giugno 1922, è prorogato, per quelli non approvati al 31 luglio stesso anno, sino a quando siano tradotti in legge, e non oltre il 31 agosto 1922. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 luglio 1922. VITTORIO EMANUELE. PEANO. Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.