LEGGE 9 luglio 1922, n. 1026
Art. 1
Il Governo del Re è autorizzato a far pagare la spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).
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