LEGGE 28 maggio 1922, n. 1029
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il Regio decreto 20 gennaio 1921, n. 130, che proroga l'efficacia del decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1417, circa la repressione della simulazione di malattie e delle mutilazioni volontarie. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 maggio 1922. VITTORIO EMANUELE. LANZA DI SCALEA - DE VITO - LUIGI ROSSI. Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
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