LEGGE 17 luglio 1922, n. 1042
Art. 1
È convertito in legge il decreto Luogotenenziale 8 ottobre 1916, n. 1336, concernente provvedimenti per agevolare il credito alle Associazioni agrarie con le seguenti aggiunte: Art. 6. - L'Istituto mutuante potrà permettere la vendita di scorte vive e morte, a condizione che le cose vendute siano sostituite da altre della stessa specie e valore, sulle quali resta trasferito il privilegio. Art. 12. - Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare le disposizioni della presente legge con quelle del testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario, approvato con il Regio decreto 26 giugno 1921, n. 1048. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 luglio 1922. VITTORIO EMANUELE. BERTINI - ROSSI TEOFILO - PEANO - BERTONE - ROSSI LUIGI. Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
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