LEGGE 9 luglio 1922, n. 1044

Type Legge
Publication 1922-07-09
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 8.000.000 per la prosecuzione dei lavori di costituzione dei nuovi edifici per gli istituti della Facoltà medico-chirurgica della R. Università di Roma. La detta assegnazione sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in parti uguali negli esercizi 1921-922 e 1922-923. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 luglio 1922. VITTORIO EMANUELE. FACTA - ANILE - PEANO. Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

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