← Current text · History

LEGGE 24 luglio 1922, n. 1046

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

Alle Società civili e commerciali italiane ed ai privati cittadini o sudditi italiani che, senza alcun aiuto finanziario da parte del Governo, abbiano già intrapreso od intraprenderanno nel termine di tre anni dalla approvazione della presente legge, in Eritrea e nella Somalia italiana importanti lavori per adibire a cultura industriale terreni di una estensione non inferiore a tremila ettari, potranno essere concessi mutui di favore con interesse del 2 e mezzo per cento, rimborsabili in cinquanta annualità. Le Società che potranno ottenere i mutui dovranno essere: legalmente Costituite secondo le disposizioni vigenti nel Regno o nelle due Colonie; avere due terzi di amministratori italiani e la direzione tecnica prevalentemente italiana.