LEGGE 6 luglio 1922, n. 1065
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1916, n.1404, concernente spese per opere di miglioramento dei canali della rete navigabile nel Veneto ed il porto di Venezia-Chioggia. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 luglio 1922. VITTORIO EMANUELE. FACTA - RICCIO - PEANO - LANZA DI SCALEA - DEVITO - BERTINI - TEOFILO ROSSI. Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
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