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LEGGE 20 luglio 1922, n. 1092

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto-legge 10 agosto 1919, n. 1470, che apporta miglioramenti al personale dei chimici e degli elettricisti della R. marina. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 luglio 1922. VITTORIO EMANUELE. DE VITO - PEANO. Visto, il guardasigilli: ALESSIO.