LEGGE 4 maggio 1922, n. 1127

Type Legge
Publication 1922-05-04
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUEUE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico, È convertito in legge il R. decreto 22 febbraio 1920, n. 548, che esenta dalla tassa di fabbricazione gli esplosivi residuati dalla guerra, da impiegarsi per l'agricoltura. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 maggio 1922. VITTORIO EMANUELE. FACTA - BERTONE - LANZA DI SCALEA - BERTINI. Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

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