LEGGE 9 luglio 1922, n. 1129

Type Legge
Publication 1922-07-09
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sono convertiti in legge i decreti Reali: a) 23 novembre 1921, n. 1741, che proroga i termini degli articoli 3, 4 e 5 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, concernente la riforma dell'Amministrazione dello Stato e dell'art. 6 del R. decreto 20 ottobre 1921, n. 1411; b) 1° febbraio 1922, n. 88, che proroga i termini degli articoli 1 e 2 del R. decreto 23 novembre 1921, n. 1741 predetto. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 luglio 1922. VITTORIO EMANUELE. FACTA - PEANO. Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

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