LEGGE 6 luglio 1922, n. 1157

Type Legge
Publication 1922-07-06
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA II Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato o promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1158, recante modificazioni al testo unico delle leggi sul credito fondiario. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 luglio 1922. VITTORIO EMANUELE. PEANO - TEOFILO ROSSI. Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

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