LEGGE 6 luglio 1922, n. 1158
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto 2 settembre 1919, n. 1709, che istituisce la sezione per il credito e risparmio presso l'Istituto italiano di credito fondiario. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 luglio 1922. VITTORIO EMANUELE. PEANO - TEOFILO ROSSI. Visto, il guardasigilli: ALESSIO.
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