LEGGE 22 agosto 1922, n. 1169
Art. 1
Il termine di cui alla legge 23 luglio 1922, n. 1017, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-923, non approvati al 31 luglio 1922, è prorogato, per quelli non approvati al 31 agosto stesso anno, fino a quando siano tradotti in legge e non oltre il 31 dicembre 1922.
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