LEGGE 21 agosto 1922, n. 1174
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sono autorizzate le maggiori assegnazioni di lire 22.261.433, le diminuzioni di stanziamento di L. 13.750.000, gli aumenti e la diminuzione compensativa di lire 7.600.000 in conto residui, ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1921-922, risultanti dalla tabella annessa alla presente logge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 agosto 1922. VITTORIO EMANUELE. PARATORE. Visto, il guardasigilli: ALESSIO.
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