Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D' ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. La facoltà concessa al Governo del Re colle leggi 9 luglio 1922, n. 917, e 27 luglio 1922, n. 1066, per l'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-923 è prorogata sino a che i relativi stati di previsione non siano approvati per legge e in ogni modo non oltre il 31 dicembre 1922. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1922. VITTORIO EMANUELE. SCHANZER. Visto, il guardasigilli: ALESSIO.