LEGGE 24 agosto 1922, n. 1215

Type Legge
Publication 1922-08-24
Ultimo aggiornamento 2009-12-16
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

È autorizzata la complessiva spesa di L. 56.850.000 per far fronte alla esecuzione di opere pubbliche per le quali non sono sufficienti le disponibilità dei fondi assegnati con le leggi precedenti.

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