LEGGE 21 agosto 1922, n. 1221
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È autorizzata la spesa di L. 1.850.000 per la rinnovazione delle matricole fondiarie pel decennio 1923-933. La somma di L. 1.850.000 sarà iscritta per L. 1.000.000 in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio 1921-922 e par L. 850.000 in apposito capitolo del bilancio stesso per lo esercizio 1922-923. Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia insorta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farle osservare come legge dello Stato Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 agosto 1922. VITTORIO EMANUELE. FACTA - BERTONE - PARATORE Visto, il guardasigilli: ALESSIO.
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