LEGGE 21 agosto 1922, n. 1233

Type Legge
Publication 1922-08-21
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

L'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, agli effetti del successivo art. 2, è tenuto a rendere pubbliche mediante inscrizione, a cominciare dalla data di approvazione della presente legge, presso le conservatorie delle Ipoteche nella cui giurisdizione esistono gli immobili ricostruiti o riparati, le anticipazioni già concesse o da concedersi per le ricostruzioni o riparazioni di fabbricati danneggiati dalla guerra, secondo le norme da stabilirsi con regolamento.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.